Il datore di lavoro non può assegnare il lavoratore a mansioni diverse durante il periodo di prova.
Se lo fa il rapporto di lavoro subisce una trasformazione e può diventare a tempo indeterminato, con la conseguenza che l’eventuale recesso da parte del datore di lavoro intimato nel periodo in questione necessita di una giusta causa, pena la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento, a titolo di risarcimento, di tutte le retribuzioni maturate.
Cassazione civile , sez. lav., 05 dicembre 2007, n. 25301
lunedì 26 maggio 2008
Licenziamento in periodo di prova
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