venerdì 30 maggio 2008

Forma del licenziamento

La forma scritta del licenziamento è prevista a pena di nullità, pertanto, a norma dell’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604 sia l’intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta) debbono, a pena di inefficacia rivestire la forma scritta.

E' irrilevante una intimazione e una contestazione espresse in forma diversa come pure la conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto.

Ai fini del risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, non è necessario che il lavoratore costituisca in mora il datore di lavoro, mediante l’offerta delle prestazioni, occorrendo tuttavia che il lavoratore non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative.

Cassazione civile , sez. lav., 18 maggio 2006 , n. 11670

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