In tema di licenziamento, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro.
Ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
Cassazione civile , sez. lav., 07 aprile 2003, n. 5434
lunedì 26 maggio 2008
Licenziamento e danno di modesta entità
Etichette:
licenziamento,
tenuità del danno
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento