In materia di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore, l'art. 7 della legge n. 300 del 1970 stabilisce che nessuno di tali provvedimenti può essere assunto senza previa contestazione dell'addebito.
Ne consegue che, in caso di licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata dal lavoro che superi il numero di giorni di assenza previsto dal c.c.n.l. (tre nel caso di specie,), il datore di lavoro ha l'onere di indicare specificamente nell'atto di contestazione tutti i giorni di assenza, non potendo essere computate, qualora la contestazione sia relativa ad un solo giorno, le ulteriori assenze del lavoratore intercorse tra la data di invio e quella di ricezione della contestazione medesima.
Cassazione civile , sez. lav., 20 luglio 2007, n. 16132
martedì 27 maggio 2008
Licenziamento ed assenza ingiustificata
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