In ipotesi di trasferimento illegittimo, il lavoratore, nei limiti di cui all'art. 1460 c.c., può opporre eccezione di inadempimento e rifiutarsi di attenersi alla disposizione aziendale, anche qualora non abbia nel contempo promosso azione giudiziaria per l'impugnazione del trasferimento stesso; in tal caso il successivo licenziamento per assenza ingiustificata sarà a sua volta illegittimo.
Cassazione civile , sez. lav., 25 luglio 2006, n. 16907
martedì 27 maggio 2008
Sospensione della prestazione per trasferimento illegittimo
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licenziamento,
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