lunedì 26 maggio 2008

Licenziamento per rifiuto di eseguire le prestazioni

Il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire la prestazione aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario nel caso in cui sia adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita.

In tal caso egli può richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex art. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 cost. e può legittimamente invocare l'art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte.

Conseguentemente, costituisce grave insubordinazione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza.

Cassazione civile , sez. lav., 05 dicembre 2007, n. 25313

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